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| IN POLE POSITION LA SCELTA DEL PARTNER PRIVATO |
Di Dario Capobianco (Italia Oggi, 7 gennaio 2005) |
Scelta del partner privato nelle società miste “antecedente” all’affidamento del servizio idrico integrato. Il ministero dell’ambiente, con la circolare del 6 dicembre scorso prende posizione sugli affidamenti alle società a capitale misto pubblico-privato nel settore delle acque. Con due distinte circolari, una dedicata agli affidamenti a “società miste”, sulla quale focalizzeremo la nostra attenzione, e l’altra agli affidamenti in house, il ministero è intervenuto in merito alle forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica previste dal comma 5 dell’articolo 113 del Tuel (dlgs 267/2000), così come riformulato dall’articolo 14 del decreto-legge 269/2003 (legge di conversione n. 326/2003). Sul tema degli affidamenti del servizio idrico integrato a società miste con partner privato selezionato con procedura ad evidenza pubblica, di cui alla lettera b), comma 5, dell’articolo 113, la circolare in oggetto si preoccupa di valutare principalmente tre aspetti: le modalità di selezione del socio privato, la collocazione temporale della procedura di selezione del socio rispetto alla costituzione della società e la soglia di partecipazione del socio stesso al capitale della società. Riguardo alle modalità di scelta del partner privato, come ben evidenziato nel testo della circolare, non sembrano esserci dubbi, nel rispetto della normativa vigente, sulla necessità del ricorso a procedure ad evidenza pubblica che assicurino un confronto concorrenziale tra più operatori presenti sul mercato. Infatti, qualora all’interno dell’Ambito territoriale ottimale (Ato) sia stato prescelto il modello dell’affidamento diretto del servizio idrico integrato a società mista alternativamente alla concessione a terzi, il confronto sul mercato tra più operatori non avverrà più attraverso una gara a evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto concessionario ma sarà spostato in seno alla società al momento di selezione del partner privato che entrerà a far parte della compagine societaria. Il momento, quindi, del confronto competitivo sarà antecedente alla fase di affidamento del servizio idrico alla società stessa. Per le caratteristiche del partner privato da selezionare, nella circolare si sottolinea come in capo a questo debbano risultare “determinati requisiti di capacità tecnico-gestionale oltreché di natura finanziaria”. L’importanza dei suddetti requisiti è, del resto, legata, come considerato nel testo ministeriale, alle finalità stesse del modello della società mista; questa, infatti, appare concepita come strumento per una gestione “efficiente, efficace ed economica” dei servizi pubblici locali conseguibile grazie alle risorse e al know how apportato dal partner privato. Sempre sul tema della procedura di selezione del socio privato la circolare si preoccupa, inoltre, dei criteri di ammissione alla gara e di valutazione delle offerte facendo espresso rinvio ai criteri individuati nel dm 22 novembre 2001 con il quale il ministero dell’ambiente, dando attuazione all’art. 20, comma 1, della legge Galli (legge 36/2004), ha disciplinato per il settore idrico l’istituto della concessione a terzi. Rispetto a quanto previsto dal citato decreto (art.5, comma 2), tuttavia, la circolare rileva che, a differenza delle concessioni a terzi, la gara per l’individuazione del socio privato potrà ritenersi valida anche in presenza di una sola offerta. Con riferimento al tema della collocazione temporale del procedimento di selezione del partner privato, la circolare chiarisce come la scelta del socio privato debba avvenire in una fase antecedente o, ad ogni modo, contestuale alla costituzione della società affidataria del servizio. La possibilità, infatti, per la società mista di beneficiare dell’affidamento diretto del servizio idrico integrato trova il suo presupposto nella circostanza che il confronto concorrenziale sia già, comunque, avvenuto con la gara a evidenza pubblica per la scelta del socio antecedentemente all’affidamento. Precisa, quindi, che poiché la società mista per sua stessa natura sarà costituita con il soggetto privato selezionato, è necessario che tale procedura di selezione sia così antecedente alla costituzione della società e al conseguente affidamento del servizio. In caso contrario, a giudizio del ministero, si riscontrerebbe un’alterazione dei principi in materia di parità di trattamento e di tutela della concorrenza. Da ciò discenderebbe che tutti gli affidamenti a società miste che non abbiano rispettato “in passato” tale procedura (o che non dovessero rispettarla “per il futuro”) non rientrerebbero nella fattispecie di cui al comma 5, lettera b), dell’art. 113 di “società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza”. In altre parole, per queste società si profilerebbe la perdita dell’affidamento al 31 dicembre 2006 con lo scadere del regime transitorio di cui al comma 15-bis. In conclusione, con riferimento all’ultimo aspetto della partecipazione al capitale del socio privato la circolare non definisce una soglia di partecipazione minima ed evidenzia come questa sia a totale discrezione degli enti locali affidanti. Tuttavia, ribadisce che la misura di tale partecipazione debba avere un “rilievo sostanziale” in termini quantitativi e qualitativi in quanto la partecipazione del privato, in armonia con le finalità perseguite dal legislatore, dovrà rappresentare un quid in più per la gestione della società.
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